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FAQ

L’appalto pubblico è un contratto a titolo oneroso stipulato tra una pubblica amministrazione ed una o più imprese che ha ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Tramite la gara d’appalto l’ente pubblico individua l’operatore economico con cui stipulare tale contratto.

Gli appalti possono essere affidati tramite le seguenti procedure:
APERTE: tutti gli operatori economici interessati e che rispondono ai requisiti richiesti possono presentare l’offerta.
RISTRETTE: tutti gli operatori economici interessati e che rispondono ai requisiti richiesti possono chiedere di partecipare ma potranno presentare un’offerta soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante.
NEGOZIATE: le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto; si distingue tra procedure negoziate precedute da pubblicazione di bando di gara e procedure senza previa pubblicazione di bando; anche i cottimi fiduciari sono una tipologia di procedura negoziata.
DIALOGO COMPETITIVO: se ne prevede l’utilizzo in caso di appalti particolarmente complessi e pertanto il suo utilizzo è estremamente limitato. Tutti gli operatori economici possono chiedere di partecipare ma solo con i candidati ammessi viene avviato il dialogo.

Le procedure APERTE e RISTRETTE sono le procedure “ordinarie” tramite le quali devono essere aggiudicati gli appalti. Le procedure negoziate e il dialogo competitivo possono essere definite “eccezionali”, quanto è possibile ricorrervi soltanto nelle specifiche condizioni espressamente previste dal codice.

Principalmente tramite due criteri alternativi:
PREZZO PIU BASSO: viene valutato soltanto l’aspetto economico dell’offerta. Per l’individuazione della migliore offerta è richiesto un semplice raffronto tra cifre.
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA: vengono valutati congiuntamente all’offerta economica anche altri criteri (che devono essere precisati nel bando) come la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, i servizi successivi alla vendita, etcc.. A ciascuno di tali elementi è attribuito un punteggio.

Ai fini della partecipazione alle procedure in economia esperite senza una preventiva pubblicazione di un bando, ma effettuate con invito diretto da parte delle pubbliche amministrazioni, riveste particolare importanza l’iscrizione ai cosiddetti  albi fornitori o elenchi di  imprese di fiducia da cui in genere gli enti reperiscono i nominativi delle ditte da invitare. Questi elenchi vengono messi a punto dalle stazioni appaltanti tramite degli avvisi in cui si richiede alle ditte di inviare la richiesta di iscrizione.  Per quegli enti che decidono di non dotarsi di un albo fornitori, può essere utile inviare una lettera di presentazione della propria impresa in cui elencare le qualifiche possedute, i lavori o le forniture effettuate, allegando inoltre, se disponibile, del materiale informativo, in modo da essere tenuti in considerazione per eventuali piccole procedure esperite nel settore di interesse.

Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è lo strumento telematico realizzato da Consip, attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni possono acquistare beni e servizi inseriti a catalogo dai fornitori abilitati al sistema, per importi sotto soglia comunitaria.

Consip è la società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze che svolge l’attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA, di centrale di committenza, di e-procurement.

Con la pubblicazione di appositi bandi, Consip definisce i servizi e le forniture per cui i fornitori possono abilitarsi, indica le condizioni generali di fornitura e gestisce inoltre tutto il processo di abilitazione delle ditte fornitrici.

In base all’art. 328 del Regolamento appalti (dpr 207/2010) ed alle successive integrazioni apportate dalla cosiddetta Spending Rewiew (Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012) il ricorso al Mepa o agli altri mercati elettronici regionali è oggi obbligatorio per l’acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria per le amministrazioni pubbliche.
Vedi TABELLA OBBLIGO-FACOLTÀ
Vai al sito del MEPA per approfondire: https://www.acquistinretepa.it

L’attestazione SOA è il certificato rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), che dimostra l’esistenza in capo alla ditta certificata dei requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici necessari per l’affidamento di lavori pubblici.
L’obbligo del possesso della SOA per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici (in base a quanto disciplinato dalla attuale normativa ed in particolare dal regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici D.P.R.  207/2010,) interviene soltanto nelle procedure con importo superiore ai 150.000 Euro.

Le SOA (Società Organismi di Attestazione) sono gli organismi di diritto privato autorizzate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) a verificare ed attestare il possesso da parte delle ditte che ne fanno richiesta, dei requisiti necessari per l’esecuzione di lavori pubblici.
L’elenco aggiornato delle SOA autorizzate è disponibile al seguente link al sito dell’AVCP: http://elencosoa.avcp.it/public/

Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, “le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite secondo gli importi di cui al comma 4”.
Le categorie indicano il tipo di lavoro per cui è specializzata l’impresa. Si distinguono in generali e specializzate e sono le seguenti:

Categorie Generali:

  • OG1 Edifici civili e industriali
  • OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
  • OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
  • OG4 Opere d'arte nel sottosuolo
  • OG5 Dighe
  • OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
  • OG7 Opere marittime e lavori di dragaggio
  • OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
  • OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
  • OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
  • OG11 Impianti tecnologici
  • OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
  • OG13 Opere di ingegneria naturalistica

Categorie specializzate:

  • OS 1 Lavori in terra
  • OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
  • OSS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
  • OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
  • OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
  • OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
  • OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
  • OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
  • OS8 Opere di impermeabilizzazione
  • OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
  • OS10 Segnaletica stradale non luminosa
  • OS11 Apparecchiature strutturali speciali
  • OS12-A Barriere stradali di sicurezza
  • OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
  • OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
  • OS14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
  • OS15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
  • OS16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
  • OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
  • OS18-A Componenti strutturali in acciaio
  • OS18-B Componenti per facciate continue
  • OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
  • OS20-A Rilevamenti topografici
  • OS20-B Indagini geognostiche
  • OS21 Opere strutturali speciali
  • OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
  • OS23 Demolizione di opere
  • OS24 Verde e arredo urbano
  • OS25 Scavi archeologici
  • OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
  • OS27 Impianti per la trazione elettrica
  • OS28 Impianti termici e di condizionamento
  • OS29 Armamento ferroviario
  • OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
  • OS31 Impianti per la mobilita' sospesa
  • OS32 Strutture in legno
  • OS33 Coperture speciali
  • OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita'
  • OS35 Interventi a basso impatto ambientale

Le classifiche indicano l’importo dei lavori che l’impresa è abilitata ad eseguire.
Sono attualmente disponibili 10 classifiche:

  • I - fino a Euro 258.000
  • II - fino a Euro 516.000
  • III - fino a Euro 1.033.000
  • III-bis - fino a Euro 1.500.000
  • IV - fino a Euro 2.582.000
  • IV-bis - fino a Euro 3.500.000
  • V - fino a Euro 5.165.000
  • VI - fino a Euro 10.329.000
  • VII - fino a Euro 15.494.000
  • VIII - oltre Euro 15.494.000

Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R.  207/2010, per la partecipazione ad appalti di lavori pubblici al di sotto di 150.000 euro non è necessario il possesso dell’attestazione SOA.
In tali appalti, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale, i requisiti di ordine tecnico organizzativo necessari per la partecipazione possono essere così riassunti:

  • a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
  • b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  • c) adeguata attrezzatura tecnica.

Per i soli lavori relativi alla categoria OG13, è inoltre richiesto che le imprese abbiano realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori analoghi per importo pari a quelli dei lavori che si intendono eseguire e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni oggetto dei lavori.

La sussistenza delle capacità descritte  deve essere dichiarata in sede di domanda di partecipazione o di offerta tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 dpr 445 del 28/12/2000 (autocertificazione).

E’ il nuovo sistema informatico per la verifica dei requisiti per l’accesso alle gare.
Tale applicazione consente:

  • - alle stazioni appaltanti la rapida acquisizione dei documenti a comprova del possesso da parte delle ditte partecipanti alle gare dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • - agli operatori economici di creare una sorta di “fascicolo virtuale” in cui inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico, utilizzabile di volta in volta per ciascuno degli appalti ai quali intende partecipare, entro il periodo di validità dei documenti.

L’impresa registrata al servizio AVCPass, al momento della partecipazione ad una gara d’appalto accede al sistema ed inserisce il CIG della procedura di interesse. Il sistema genera un documento, il cosiddetto PassOE (Pass Operatore Economico) che l’operatore dovrà inserire nella busta di gara contenente la documentazione amministrativa.
Dal 1° LUGLIO 2014, l’utilizzo del sistema AVCPass è obbligatorio per tutti gli appalti di importo a base d’asta superiore a 40.000€ nei settori ordinari, escluse le procedure svolte con sistemi interamente telematici o mercato elettronico e quelle relative ai settori speciali. Per gli appalti sotto i 40.000€ di importo AVCPass non è obbligatorio.

L’avvalimento è un istituto di derivazione comunitaria introdotto per la prima volta in Italia con l’approvazione del Codice appalti. Nello specifico è regolato dall’art. 89 del codice (D.LGS n. 50/2016)
Tramite l’avvalimento l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché' il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
L’impresa che presta il requisito è detta AUSILIARIA o AVVALSA.
L’impresa che ricorre all’avvalimento è detta AUSILIATA o AVVALENTE.

A titolo esemplificativo, una ditta sprovvista di attestazione SOA, può partecipare ad un appalto in cui tale attestazione sia richiesta, avvalendosi della qualifica di un’altra ditta.
Segnaliamo in particolare che:
  • - le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
  • - non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.
  • - non è ammesso qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori.

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